Art. 7.
(Compiti dei comuni).

      1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, i comuni:

          a) operano, anche in forma associata, attraverso la programmazione degli interventi di propria competenza, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano e, in particolare, per la creazione di

 

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strutture, di servizi e di attività in grado di dare risposte alle esigenze dei giovani;

          b) favoriscono lo sviluppo di un dialogo strutturato con i giovani e con le loro organizzazioni al fine della condivisione delle politiche a loro dirette;

          c) prevedono, nell'ambito della programmazione generale delle proprie attività, iniziative e progetti volti alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo e al sostegno dell'autodeterminazione dei giovani;

          d) favoriscono la diffusione dell'informazione rivolta ai giovani, anche attraverso l'attivazione di progetti specifici;

          e) assicurano il dialogo costante con le associazioni giovanili;

          f) programmano e realizzano progetti specifici che prevedono il coinvolgimento dei giovani.