1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, i comuni:
a) operano, anche in forma associata, attraverso la programmazione degli interventi di propria competenza, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano e, in particolare, per la creazione di
b) favoriscono lo sviluppo di un dialogo strutturato con i giovani e con le loro organizzazioni al fine della condivisione delle politiche a loro dirette;
c) prevedono, nell'ambito della programmazione generale delle proprie attività, iniziative e progetti volti alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo e al sostegno dell'autodeterminazione dei giovani;
d) favoriscono la diffusione dell'informazione rivolta ai giovani, anche attraverso l'attivazione di progetti specifici;
e) assicurano il dialogo costante con le associazioni giovanili;
f) programmano e realizzano progetti specifici che prevedono il coinvolgimento dei giovani.